Registrazione Esoneri/Esenzioni


ESONERO 
: L’esonero è una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale di cui si può beneficiare in caso di  partecipazione a corsi  universitari e di formazione nell’ambito delle attività attinenti alla professione di farmacista (es. corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno ). Eventuali crediti acquisiti nei periodi di esonero sono comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
L’esonero è calcolato, 
per ciascun anno di frequenza  , come riduzione di un terzo dei crediti previsti per quel triennio ed è riconosciuto a seguito di istanza del farmacista, prodotta utilizzando l’apposito modello predisposto, successivamente alla conclusione di ciascun anno di corso. Vedi Par. 7.1 "Guida Pratica".
-Modulo 9 richiesta ESONERO

-Modulo 11 richiesta ESONERO per corsi relativi alle cosiddette Medicine Non Convenzionali (fitoterapia ed  omeopatia)


ESENZIONE 
: L’esenzione costituisce una riduzione dell'obbligo formativo pari a 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di  sospensione dell'attività professionale (es. per malattia, maternità, aspettativa, PENSIONAMENTO) , attestata o autocertificata dal farmacista utilizzando l’apposito modello predisposto, solo dopo la conclusione di ciascun periodo di sospensione dell'attività lavorativa . Se l’esenzione coincide con l’intero anno solare la riduzione è di 1/3
dell’intero obbligo formativo triennale , pari ad un massimo di 50 crediti.  vedi Par.7.2 della "Guida Pratica"  .
I crediti ECM eventualmente acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM e non verranno conteggiati nel totale.

-Modulo10 richiesta ESENZIONE


ESENZIONE AUTOMATICA FARMACISTI ULTRASETTANTENNI :    La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha deciso di  introdurre un’importante novità, relativa all’automatismo dell’esenzione  dall’assolvimento dell’obbligo formativo  per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età , per svolgimento dell’attività professionale in modo saltuario.   L’esenzione è stata applicata a partire dal 01/01/2017, e  riduce l’obbligo formativo ECM in maniera proporzionale al periodo interessato, nella misura di 2 crediti ogni 15 giorni di durata dell’esenzione,  nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale. 
Altrimenti, l’iscritto che esercita la professione (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) deve comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria (tramite l’apposita funzione accedendo con SPID all’area riservata del portale informatico del Consorzio stesso), con conseguente rinuncia dell’esenzione in questione.

La Commissione Nazionale, con delibera del 4.2.2021, ha stabilito che per  “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale ” si intendono coloro che  sono collocati in  quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro .

Il CoGeAPS ha predisposto una specifica  Guida utente sull’esenzione pensionamento , nella quale sono illustrate le modalità di inserimento della  rinuncia all’esenzione  con relativa comunicazione di svolgimento di attività professionale.  La ripresa dell’esercizio dell’attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la  sottoposizione all’intero obbligo formativo individuale triennale , ai sensi della normativa vigente.

Si rammenta, inoltre, che l’art. 38-bis del D.L. 152/2021 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che “ a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina ”.  Ne deriva che dal  triennio formativo 2023-2025 si applicherà un’automatica inefficacia della copertura assicurativa per il farmacista che nel  triennio 2020-2022 non abbia raggiunto il 70% dell’obbligo formativo individuale  (verificabile in qualsiasi momento accedendo al citato sito del CoGeAPS).

 

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